25/10/2017-
I commercialisti stringono le maglie sull’assicurazione obbligatoria. Con la richiesta agli iscritti, da parte dei Consigli dell’ordine, di una dichiarazione sostitutiva con i dati della polizza e controlli a campione sulla veridicità delle informazioni trasmesse.
È il Consiglio nazionale, con una nota informativa inviata ieri agli ordini territoriali, a sollecitare l’attività di verifica sul possesso dell’rc professionale da parte degli iscritti. Vista la mancanza di uno specifico obbligo di comunicazione degli estremi della polizza a favore dell’ordine, spetta infatti allo stesso verificare che gli iscritti abbiano proceduto alla stipula dell’assicurazione. Attraverso dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, in caso di mancato adempimento, l’ordine è tenuto a trasmettere al consiglio di disciplina la documentazione dalla quale emerge la mancata stipula della polizza, ai fini dell’accertamento della violazione disciplinare. Va ricordato che l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione e sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela.
Quanto agli studi professionali, le polizze stipulate dal titolare devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dai dipendenti e dai praticanti, mentre il professionista dipendente che non svolga l’attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa. Inoltre, in presenza di uno studio
associato la polizza assicurativa può essere sottoscritta direttamente dallo studio, perché autorizzato dalla legge a porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
La nota specifica ancora che l’obbligo assicurativo è posto anche in capo alle società tra professionisti. Si tratta di un obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti, per cui l’esistenza di polizze individuali, sottolinea Miani, non fa venir meno l’obbligo per la stp di stipulare la polizza assicurativa. Quanto ai controlli degli ordini, la nota specifica che, dato il loro generale potere di vigilanza sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, i Consigli dell’ordine dovranno richiedere periodicamente agli iscritti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta contenente i dati relativi alla polizza assicurativa e alle modalità di esercizio della professione. La nota sottolinea poi che le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Ogni ordine deve quindi procedere in autonomia a organizzare le attività di verifica in capo agli iscritti in relazione al reale possesso della polizza e alle modalità di esercizio della professione, ovvero se il commercialista è professionista dipendente, libero professionista, professionista associato ecc.
In caso di violazioni, l’ordine è tenuto a comunicarle al consiglio di disciplina che dovrà applicare il regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito.
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