La legge che regola tutte le normative e obblighi riguardo l’edificabilità e’ la Buccalossi. Tecnicamente la 10/1977.

16/9/2016 – FIDEJUSSIONE Bucalossi(oneri di urbanizzazione)image.
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– La fideiussione per oneri di urbanizzazione è una garanzia richiesta dal Comune, Provincia o Regione a suo beneficio per assicurarsi l’adempimento degli oneri, ovvero dei contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, vediamo in cosa consistono.

Gli oneri di urbanizzazione primaria rappresentano tutte quelle costruzioni o servizi utili a rendere edificabile una zona che in seguito potrà essere di pubblico utilizzo, ad esempio: parcheggi, tubature per l’acqua potabile, gli spazi verdi, la rete per l’erogazione dell’energia elettrica, del telefono e del gas.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono invece gli edifici pubblici essenziali allo svolgimento della vita sociale, ad esempio: scuole, asili nido, centri sportivi e culturali.

Naturalmente, una volta approvate dall’ente pubblico queste opere diventano di sua proprietà.
È importante sottolineare che la società incaricata di costruire in una determinata zona oltre a dover provvedere all’edificazione ha anche l’obbligo di attribuirsi gli oneri di urbanizzazione, essenziali per il corretto funzionamento di un’area urbana.

La spesa complessiva degli oneri di urbanizzazione da realizzare deve essere comunicata al Comune e a questo punto che entra in gioco la fideiussione . Difatti l’ente comunale chiede alla ditta un contratto fideiussorio per garantirsi la corretta espletazione dei lavori.

L’importo richiesto per l’adempimento degli oneri di urbanizzazione attraverso fideiussione può essere complessivo o parziale, qualora l’azienda costruttrice non possegga tutti i soldi necessari a coprirlo.

in buona sostanza Con la legge 10 del ’77 si è cercato di porre l’amministrazione pubblica in una posizione decisionale e di regia, non solo attraverso l’utilizzo della pianificazione, ma anche attraverso il rilascio delle concessioni edilizie. Questa legge stabilisce infatti che lo ius edificandi (diritto di edificare) non è più connesso alla proprietà del suolo, ma spetta all’amministrazione pubblica concederlo all’avente causa. Si impone quindi il possesso della concessione edilizia nel caso in cui si voglia eseguire un’opera, che viene rilasciato dall’amministrazione pubblica a fronte di un determinato pagamento.

La concessione è infatti onerosa per due motivi: per ragioni urbanistiche, in quanto creando nuovi insediamenti l’amministrazione pubblica deve creare le infrastrutture che soddisfino le esigenze delle nuove opere (oneri di urbanizzazione) e per ragioni fiscali, infatti viene posta una tassa non motivata (oneri di concessione), calcolata in percentuale rispetto al costo di costruzione. In via ordinaria la concessione dura 3 anni, pertanto se non viene completata l’opera entro tale limite il richiedente deve richiederne un’altra e quindi pagare nuovamente gli oneri legati al suo rilascio e facendo perdere il senso delle motivazioni addotte prima. I lavori inoltre devono iniziare entro 1 anno dal rilascio della concessione che deve essere immediatamente pagata.

In via straordinaria gli oneri relativi all’urbanizzazione possono essere tradotti in opere di interesse pubblico che dovranno essere realizzati durante la costruzione dell’edificio. Gli oneri di concessione dovranno invece sempre essere pagati in denaro. Con questa legge in particolare si è cercato di alimentare in maniera decisa gli introiti dell’amministrazione pubblica (comune) facendolo divenire così parte attiva nell’attività costruttiva. I soldi ottenuti dal rilascio delle concessioni in particolare sono usati dall’amministrazione pubblica per:

le opere di urbanizzazione della città;
il finanziamento dei PPA;
operazioni di recupero di edifici preesistenti.

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