Fidejussioni
Cosa è una fidejussione
Chiedendoci cosa è una fidejussione, possiamo semplificando, darle il seguente significato: contratto nel quale viene esplicitato l’adempimento economico da parte di un istituto assicurativo o bancario nei confronti del beneficiario della polizza, nel caso n cui il debitore (ovvero il soggetto cliente dell’ente erogatore della polizza) risulti inadempiente rispetto agli accordi presi con il soggetto creditore.
La fideiussione: osservazioni generali
Come è noto, con il termine fideiussione si intende l’obbligo di garantire l’adempimento di un debito altrui che può nascere o da un negozio (contratto o negozio unilaterale) ovvero da una disposizione normativa. Allo stesso tempo, la fideiussione indica, altresì, il diritto personale di garanzia costituito dal fideiussore in favore del creditore, giacchè espressamente l’art. 1936 c.c. prevede che oggetto della fideiussione è, giust’appunto, la garanzia di un debito altrui. Il rapporto fideiussorio realizza, dunque un allargamento del potere di aggressione del creditore in virtù del sorgere di un nuovo debitore obbligato verso di lui, naturalmente nei limiti della somma dovuta (art. 1941 c.c.). l’obbligazione fideiussoria è, pertanto, un’obbligazione accessoria, nel senso che essa sussiste in quanto sussiste l’obbligazione principale, operando per l’intera sua durata seppure con le dovute eccezioni.
In ogni caso, il contratto di fideiussione appartiene alla categoria dei contratti ed esecuzione differita e a titolo gratuito, benchè non si escluda che le parti possano pattuire una controprestazione per quanto contrattualmente “offerto”. Infine e circa i modi di costituzione, la fideiussione si distingue in volontaria, legale e giudiziale. Mentre la fideiussione volontaria può, a sua volta, essere diretta o indiretta, a seconda che sorga in forza, o meno, del negozio cui consegue, quella legale e giudiziale derivano, invece, rispettivamente, dalla legge e da un provvedimento del giudice. Di fideiussione giudiziale è comunque improprio parlare, perché è pur sempre dall’adempimento di tale ordine da parte della persona onerata che sorge la fideiussione medesima.
Ad ogni buon conto, l’istituto in argomento può manifestarsi anche in forza di un contratto fra debitore e fideiussore a favore del creditore, inserendosi in tal modo nel c.d. “contratto a favore di terzo”.
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- Attestazioni di capacità Finanziaria per Albo Autotrasportatori
La Normativa Europea prevede che la ditta di Autotrasporti debba dimostrare annualmente di avere un capitale equo o superiore ad un importo di 9.000 € per il primo automezzo posseduto e per ogni veicolo successivo aggiungere 5.000 €, senza considerare quelli con rimorchio e non, con un peso fino a 1,5 T. L’introduzione di questa normativa dà la possibilità di certificare questa capacità finanziaria con un “Attestazione di Capacità Finanziaria” che può essere rilasciata da banche, assicurazioni e soc. Finanziarie regolarmente autorizzate che si costituiscono ente fideiussorio in solido per la ditta che la richiede. Tale Attestazione di capacità finanziaria deve essere presentata alla provincia di appartenenza, l’articolo di legge che lo regolamenta è il n. 7 del regolamento (CE) 1071/2009 e il n. 7 del D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 291/2011 intese anche le successive modifiche.
INOLTRE anche per questi settori: - Agenzie di Viaggio Anche per l’apertura dell’attività di Agenzia di viaggio è necessaria un’Attestazione di Capacità Finanziaria richiesta come Requisito Finanziario Giuridico Indispensabile per poter operare all’esercizio di Agenzia di Viaggio, sottolineiamo che ogni Regione può varare degli integri e modifiche a tale fidejussione.
- Istituti di Vigilanza Per operare come istituto di Vigilanza e di Investigazione in base al D.M 269/2010 dal 15 Marzo 2011 è obbligatoria una cauzione/fideiussione che viene definita in base alle classi della propria attività dal numero di abitanti della zona di appartenenza dove viene svolta la normale operatività quotidiana. Le prefetture di appartenenza richiedono una fidejussione bancaria ma in mancanza accettano detta attestazione di capacità finanziaria emessa da istituto regolarmente autorizzato alla emissione di fidejussioni.
- Iscrizione Albo gestori Ambientali dedicata alla Bonifica dei Siti Anche per l’iscrizione delle categorie 9 e 10 è obbligatorio l’iscrizione a tale Albo quindi si necessita di attestazione di capacità finanziaria anche per le imprese che svolgono attività anche parziali dedicate alle azioni di bonifica. Si specifica che gli importi per le categorie sono diversi in base alle classi di appartenenza e per quelle società che risultano iscritte in base al regolamento n. 1221/2009 CE viene applicato il 30 % di riduzione.
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali Le società e le imprese che trattano e gestiscono il trasporto di rifiuti hanno bisogno dell’attestazione di capacità finanziaria per avere l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali. L’albo nazionale dei gestori ambientali con l’emanazione del 14 Marzo 2012 n. prot. 03 – CN – albo stabilisce che per l’iscrizione dalla categoria 1 a 5 è sufficiente un attestazione di capacità finanziaria di 9.000 € per il primo veicolo e di 5.000 € per i veicoli successivi; questo requisito è dimostrato da tale attestazione emessa da un istituto finanziario autorizzato al rilascio di tale documento oppure da un istituto bancario tramite una fidejussione bancaria.
- Iscrizione Albo gestori Ambientali dedicata ai commercianti ed Intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi in base al decreto Ministeriale del 20/06/2011 G.U. n. 221 del 22 Settembre 2011 In base alle classi di appartenenza di iscrizione regolamentate dal D.M. 406 del 28 Aprile 1998 art 9 comma 3 e alla gestione di rifiuti pericolosi o non pericolosi vengono attribuiti gli importi da garantire con una idonea attestazione di capacità finanziaria per poter avere la regolare iscrizione all’albo.
- Uffici di Consulenza Automobilistica dedicata alla circolazione dei mezzi di trasporto vedi art. 4 D.M. 9 Novembre 1992. Le ditte individuali e le società di capitali che richiedono l’autorizzazione per iniziare la propria attività di consulenza dedicata alla circolazione dei veicoli aziendali e di trasporto in base all’ art. n. 264 del 8 agosto 1992 sono obbligati a presentare alla provincia di appartenenza la propria capacità finanziaria per un importo di 51.645,69 €.
- Attività di Autoscuola e Scuole Nautiche (art 2 comma del D.M. 317/95) I soggetti che intendono avere l’autorizzazione per aprire un autoscuola devono dimostrare la propria capacità finanziaria che attesti la disponibilità di immobili liberi da ipoteche non inferiori a 51.645,69 € oppure un attestazione di capacità (fideiussione) rilasciata da soggetti regolarmente autorizzati istituti di credito o società finanziarie.
- Centri di revisione in base all art 80 c. 8 cod. della strada del D.lgs 285/92 devono rilasciare un’attestazione di capacità finanziaria ai sensi dell’ art. 239 c. 2 lettera b del DPR 495 al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione provinciale per l’attività di centro revisioni. La capacità finanziaria non deve essere inferiore a 154.937,00 emessa da società regolarmente autorizzate con un capitale non inferiore a 2.582.284,40 €.
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Procedure operative Reg. Europeo 1071/2009
Circolare n.4/2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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· operiamo in tutto il territorio nazionaleLe Regioni, le Provincie, i Comuni ed anche lo Stato stesso compreso la Commissione Europea per agevolare lo sviluppo economico localizzato in territori o settori svantaggiati, creano degli appositi finanziamenti a fondo perduto per le agevolazioni e l’incremento delle attività oggetto del contributo. Chi richiede questa tipologia di finanziamenti ha necessita di presentare una fidejussione assicurativa che garantisca l’ente erogante, per eventuali anticipi e gli importi erogati, cosi da mettere in sicurezza l’effettiva opera oggetto del finanziamento.Le fidejussioni assicurative sono uno strumento ad hoc per far si che l’ente pubblico riesca ad essere garantito nella propria valutazione e operatività. L’azienda che ne fa richiesta ha cosi la possibilità di salvaguardare la propria capacità finanziaria e bancaria non impegnando affidamenti o casteletti bancari.Le fidejussioni devono essere emesse da soggetti autorizzati iscritti negli appositi albi di appartenenza predisposti alla tutela e salvaguardia delle operazioni finanziarie e assicurative.Le società finanziarie autorizzate all’erogazione di tali fidejussioni devono essere iscritte presso gli albi di banca d’Italia ed avere il patrimonio consono alla prestazione di tale prodotto e le compagnie assicurative invece devono essere iscritte negli appositi rami tenuti e autorizzati dall’Ivass.
Offriamo soluzioni per le seguenti categorie di finanziamenti pubblici a fondo perduto:
Fidejussioni dedicate alle agenzie per l’erogazione in agricoltura e per il sostegno regionale all’agricoltura (AGEA e ARGEA).
Fidejussioni dedicate all’erogazione in forma anticipata dei contributi POR FSE 2014/2020.
Fidejussioni dedicate ai contributi per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Fidejussioni dedicate al Programma Organizzativo Regionale (POR) eNazionale(PON).
Fidejussioni dedicate al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
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