Fidejussione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione
ONERI CONCESSORI = la c.d legge “ BUCALOSSI “ , conosciamola meglio:
Le OPERE di Urbanizzazione si distingueno in relazione alla loro natura, in opere primarie e secondarie.
Rientra nella prima categoria tutto quanto è indispensabile per la concreta fruizione degli immobili: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, le reti idriche, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, l’illuminazione pubblica, i cavedi multiservizi ed i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, le infrastrutture indispensabili per garantire l’agibilità stessa della costruzione, nonché gli spazi di verde attrezzato. Questa elencazione riveste carattere tassativo .
=Possono, pertanto, essere considerate opere di urbanizzazione primaria solo quelle indicate dalle norme di legge. Le opere di urbanizzazione secondaria costituiscono, invece quelle attrezzature idonee a garantire i servizi necessari ai cittadini, fornendo un adeguato standard di civiltà.
=In tale categoria, seconda quanto previsto dall’art. 16 co. 8 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere ricompresi i seguenti interventi39: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
=Entrambe le categorie consentono l’effettivo utilizzo del territorio comunale edificato ed una qualità di vita adeguata all’accresciuta domanda di servizi collettivi .
Bisogna tuttavia evidenziare la sostanziale differenza nella realtà tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, data dagli effetti della loro presenza sul territorio e dagli scopi cui le stesse sono preposte.
=Mentre le prime, garantendo le fondamentali condizioni di vita sotto il profilo della sicurezza, viabilità e salute, costituiscono presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo e risultano, pertanto, essenziali in qualsiasi intervento edilizio. Con riguardo, invece, a quelle secondarie, poiché non sono indispensabili all’utilizzo immediato degli edifici da edificare, ma assicurano solo una migliore vivibilità ad un ambito territoriale più vasto di quello oggetto di intervento, il Comune può liberamente scegliere quando procedere alla loro realizzazione.
=Va, inoltre, aggiunto che la giurisprudenza si è espressa nel senso della infungibilità tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’esistenza (ovvero la prevista attuazione) di quelle primarie costituisce, infatti, condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo. Tale presupposto, pertanto, non può essere soddisfatto attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria del medesimo valore economico. Allo stesso modo, non è ammissibile lo scomputo di opere primarie in luogo del pagamento degli oneri per quelle secondarie, in quanto si tratta di due categorie non omogenee di opere pubbliche, non interscambiabili e sostitubili tra loro .
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