modulo Cai – tempi di risarcimento
In caso di incidente spesso la constatazione amichevole, ove possibile, rappresenta la soluzione migliore: le parti coinvolte danno infatti una versione concordante di quanto avvenuto con tanto di firma, facilitando il lavoro all’assicurazione e abbreviando i tempi per i risarcimenti. Attenzione, però: questo non significa che la stessa constatazione amichevole abbia un valore assoluto o costituisca un documento vincolante per un esame del Tribunale o per l’assicurazione stessa.
A ribadire questa consuetudine giuridica è intervenuta recentemente anche la VI sezione civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 12370/2016 ha sottolineato come la firma sul Modulo di constatazione amichevole, il cosiddetto CID (convenzione indennizzo diretto) o CAI (constatazione amichevole di incidente), in caso di incidente, vincola solamente chi ha sottoscritto il documento ma non la compagnia di assicurazione né il giudice in sede di ricorso. Detto altrimenti, non ha valore di prova nei confronti di terzi.
La sentenza era legata ad un incidente che, teoricamente, i due protagonisti avevano risolto con la constatazione amichevole: la compagnia assicurativa non era stata però convinta dalla loro – pur comune – ricostruzione degli eventi e si era rifiutata di pagare. Il caso era quindi finito in Tribunale e, dopo due gradi di giudizio, l’assicurazione aveva vinto la causa.
Infine, anche la Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso degli automobilisti, ribadendo come “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto CID) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”.
In pratica, il Tribunale aveva evidenziato l’inverosimiglianza di un incidente con danni alla vettura di significativa entità senza che il conducente avesse riportato conseguenze, la mancanza di documentazione attestante il ricovero di uno degli automobilisti presso un pronto soccorso ospedaliero, la non corrispondenza della data della ricevuta fiscale relativa alla chiamata del carro attrezzi rispetto a quella dell’incidente, la mancanza di ogni prova circa la chiamata, sul luogo e nell’ora del sinistro, della Polizia stradale e l’esito della c.t.u, che aveva concluso nel senso dell’impossibilità di accertare la reale dinamica dell’incidente.
In sostanza, i dati oggettivi avevano superato di gran lunga l’attendibilità di quanto scritto e firmato dai due automobilisti sulla Constatazione amichevole e la Cassazione ha ribadito che, sopratutto in casi come questi, la firma sul CID non vincola assolutamente né il giudice né l’assicurazione. Con buona pace di chi ha sottoscritto la constatazione stessa.